ART. 98 [Contrasto all'utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione] (1)
Note:
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Art. 98 (Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione).
- 1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da
un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto
della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3,
comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal
reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante
il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota
di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e
delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati
dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti
di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello
di quattro a uno.
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non
eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i
criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare
dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria
esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero
stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia
del patrimonio sociale.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1:
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la
parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al
comma 1;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da
questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona
fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5;
c) il socio è qualificato quando:
1) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile il soggetto debitore;
2) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale
pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale
concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si
considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono
quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di
sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo
dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione
per tenere conto:
1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di
conferimento ancora non eseguiti;
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione
del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui
le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio
netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti
in danaro o in natura;
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile,
delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’articolo
73, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle
di cui al successivo comma 5;
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina
sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine
di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma
per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione
della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o
garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che
la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando
agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione
complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo
d’imposta e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano
i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue
parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi
di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano
i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria o
dell’attività svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano
in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti
da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche
mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente
qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo
stesso effetto economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore.
Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva
o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.“.
In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.
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